IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; Visto il Regolamento generale dell'Universita' degli studi Roma Tre ed in particolare gli Allegati regolamenti elettorali per le Elezioni delle rappresentanze studentesche; Preso atto del lavoro di un tavolo aperto tra i rappresentanti studenti negli Organi centrali, il Direttore amministrativo e gli uffici competenti, in ordine alle tematiche relative ai servizi amministrativi in favore degli studenti, alle elezioni studenti previste nel mese di maggio 2008 e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali; Acquisite le delibere degli Organi collegiali, rispettivamente Senato accademico del 27 marzo 2008 e Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2008, relative all'approvazione di una serie di proposte di modifiche regolamentari in ordine alle tematiche relative alle elezioni studenti e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali, e di due modifiche in particolare agli articoli 11 e 12 dello Statuto; Effettuata la trasmissione dei suddetti emendamenti statutari al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, giusta nota del Direttore amministrativo, prot. n. 12268 in data 1° aprile 2008; In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, stante il decorso dei termini normativi previsti; Sentito il Direttore amministrativo; Decreta: Art. 1. Le disposizioni dello Statuto di Ateneo, in materia di elezioni delle rappresentanze studentesche, sono cosi' modificate: Statuto, art. 11, comma 9: «Il Senato accademico e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni due anni»; Statuto, art. 12, comma 3: «Il Consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni due anni».